La dead-line per l'attuazione della Direttiva 2002/91 è il 4 gennaio 2006: si auspica un recepimento che non ·sia solo adempimento burocratico, ma effettivo uso di uno strumento in grado di migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto, sia in fase di progettazione che di esercizio. Il quadro legislativo di riferimento
In Italia la certificazione energetica è stata introdotta con la Legge 9 gennaio 1991, n°10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", recepita dal Testo Unico in materia di edilizia con D.P.R. 6 giugno 2001, n°380. li complesso di norme ha l'obiettivo di favorire ed incentivare la politica energetica dell'Unione Europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia. Tale politica energetica definisce un complesso di azioni organiche mirate al perseguimento dei suddetti obiettivi. La legge I 0/91 considera fonti rinnovabili di energia o assimilate (art. I, comma 3): il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.Vengono inoltre assimilate alle fonti di energia rinnovabile: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processori industriali, nonchè le altre forme di energia recuperabili in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Il Titolo Il introduce le "norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici", ovvero le "norme per la certificazione energetica degli edifici" (art 30).