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22 giugno 2019

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge “Sbloccacantieri”

Il provvedimento di conversione del DL 32/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019.
Tutti i bandi di gara dovranno essere adeguati alle novità introdotte dal decreto, lo stesso vale per  gli  appalti, senza pubblicazione di bandi o avvisi, nel caso in cui non siano ancora state spedite le lettere di invito. Nella legge si specifica infatti che « restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32».

L’iter  parlamentare del decreto ha ridotto nel numero (da 81 a 53), ma non nella sostanza le modifiche al codice appalti, varato tre anni fa e rimasto per lo più sulla carta. E questo è dovuto anche al fatto che, invece di incidere direttamente sul codice con modifiche strutturali,  sono state sospese o rese temporanee alcune innovazioni (appalto integrato, commissari di gara, subappalto ecc.). Il  vigente sistema,  fatto di linee guida e regolamenti attuativi,  è vigente fino al varo del nuovo regolamento fissato  entro 180 giorni dal decreto. Nel provvedimento vengono peraltro indicate le materie di cui dovrà occuparsi il regolamento e questo per  rendere quanto più ordinato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.  
Il decreto Sblocca-cantieri prevede  ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. 
Il decreto sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori. Resta in vita però la norma che prevede che i lavori «sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo» e che l'affidamento congiunto, «sulla base del progetto definitivo», può riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico e deve essere motivato nella determina a contrarre.