Si definisce come la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" ed è il decreto che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l agosto 2011, n. 151.
Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto stesso.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, riguardo alla progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incendio rilevante, negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi, negli Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione, negli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre, per i Depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg, per i Depositi di soluzioni idroalcoliche, per gli Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, per gli Depositi di G.P.L. fino a 13 mc.