Non si possono dedurre le spese per lo "studio in casa", qualora l'architetto collabori con una struttura professionale nel medesimo Comune.
Non sono deducibili le spese sostenute per l’immobile adibito ad uso promiscuo qualora il professionista collabori con uno studio associato ubicato nello stesso Comune.
Anche se il contribuente, infatti, può dimostrare l’utilizzo effettivo del proprio immobile per fini professionali a causa del collegamento esterno alla rete dello studio professionale mediante appositi dispositivi informatici, la deduzione delle spese dell’immobile ad uso promiscuo è ammessa a condizione che «il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione».
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 6975/1/2014 depositata lo scorso 18 dicembre (presidente Chindemi, relatore Missaglia).