Quando i professionisti scelgono di associandosi tra loro nella forma della Stp, vengono inesorabilmente attratti nel regime del reddito d'impresa. La direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate dà questa interpretazione.
L'articolo 10, comma 3 della legge 183/2011 e il decreto del ministero della Giustizia 34 dell'8 febbraio 2013, che disciplinano le società tra professionisti, non hanno indicato quale sia l'inquadramento tributario del reddito prodotto.
L'agenzia delle Entrate fornisce risposte molto nette sotto l'aspetto tributario: anche per le società tra professionisti, opera il principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d'impresa i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Risulta quindi determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria mentre non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale. Ciò determina l'applicazione del principio di competenza e il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto dei compensi relativi alle prestazioni rese.
Tali conclusioni rendono ben poco appetibile la Stp ai professionisti. Il vantaggio del mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi e della possibilità di fruire di alcune agevolazioni connesse al reddito d'impresa non bastano a compensare gli svantaggi connessi all'applicazione del principio di competenza.