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27 marzo 2013

Professione: cauzioni uguali per architettura, ingegneria ed urbanistica?

L’urbanistica e la paesaggistica dovrebbero essere differenziate dai servizi di architettura e di ingegneria ma la situazione in realtà è piuttosto confusa. Prendendo come riferimento dall’art. 111 del Codice, che definisce le garanzie obbligatorie da parte dei progettisti, in sintesi si può evincere che nelle gare che hanno per oggetto i servizi tecnici da prestare dopo l’inizio lavori (direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), deve essere richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice mentre la stipula del contratto con l’aggiudicatorio è subordinato alla prestazione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice.
A ciò si aggiunge che il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale seconda la Legge 27/2012.
Nel caso dei servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica, il legislatore non dà indicazioni specifiche e, potendoli interpretare come servizi di progettazione, non avrebbe alcun senso trattarli, dal punto di vista della cauzione, in maniera diversa da come sono trattati i servizi di architettura e di ingegneria. Ma l’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dà un’indicazione completamente diversa: afferma che nel caso di prestazione squisitamente urbanistica non troverebbero applicazione né l’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 né le determinazioni dell’Autorità che disciplinano i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Ma per quale motivo architetti ed ingegeri dovrebbero prestare la cauzione provvisoria e definitiva per i servizi di ingegneria e architettura, mentre gli stessi soggetti non dovrebbero farlo per i servizi di urbanistica e paesaggistica?