Il tirocinio negli studi professionali è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato. Non esiste, di conseguenza, alcun obbligo assicurativo dei tirocinanti.
l’INAIL esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.