Forte attenzione sulle assicurazioni dei professionisti, per le incertezze sull’obbligatorietà della polizza e sui termini della copertura. Solo medici ed avvocati sono esenti dall’obbligo di assicurazione previsto, dall’agosto 2013, per tutte le categorie (articolo 5 del Dpr 137/2012 e articolo 3, comma 5 del Dl 138/2011). I medici potranno attendere due anni dall’entrata in vigore di un Dpr che è previsto dall’articolo 3, comma 5 del Dl 138, ma è ancora da emanare; gli avvocati possono attendere un decreto del ministero della Giustizia su condizioni e massimali di polizza (articolo 12, comma 5, legge 247/2012). Per le professioni tecniche e tutte quelle con albi, collegi o mero riconoscimento, non vi sono proroghe e chi non è assicurato incorrerebbe già oggi in un illecito disciplinare.
Rispetto all’atto professionale (progetto, calcolo, cura medica), la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, sicché è possibile che il professionista sia esposto a una richiesta di danni anche per prestazioni svolte anni prima, quando non aveva ancora sottoscritto una polizza di assicurazione o quando l’assicuratore era diverso da quello contrattualmente presente al momento della richiesta di manleva. La compagnia assicuratrice che abbia stipulato una polizza con una clausola claims made di tipo impuro può, infatti, rifiutarsi di indennizzare un evento anteriore alla stipula.
(fonte: http://www.awn.it/news/professione-e-media/4881-polizze-professionali-occorre-concordare-la-retroattivita).