Con la sentenza n. 2458 del 7 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha deciso che nel caso di nuove costruzioni, civili o industriali, la normativa tecnica di riferimento è quella relativa al capitolo 4 del decreto ministeriale che stabilisce che quando si utilizzano "calcestruzzi con aggregati leggeri la densità non può essere inferiore a 1.800 Kg/m3", mentre nel caso di edifici già esistenti, bisogna tenere conto del capitolo 8: quest'ultimo non contempla il limite massimo sopra indicato, consentendo anche l'applicazione di livelli di sicurezza diversi e all'art. 8.5 afferma che "nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi". Ne consegue che "il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali".
Un orientamento ribadito anche dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 617/2009, contenente "istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008", che richiama la medesima distinzione tra costruzioni esistenti e non esistenti.