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4 novembre 2013

NON POSSONO ESSERE RETROATTIVE LE SANZIONI PER GLI ABUSI EDILIZI

Per l'abuso edilizio completato prima dell'entrata in vigore della legge 47/1985 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta del 2 marzo 1985) non si può pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative. Si devono invece applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente all'epoca dell'abuso. 
Il principio viene affermato nella sentenza del Consiglio di Stato (V sezione - 05158/2013), depositata il 24 ottobre scorso. 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=8b6daec6-4071-11e3-950a-5b005dcc639c