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2 marzo 2015

Legislazione - Vietato il cemento armato ai geometri

Una sentenza conferma la competenza esclusiva di ingegneri e architetti; eccezioni per le costruzioni rurali.

Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato (la n.883/2015) che torna a pronunciarsi su una questione ampiamente dibattuta e sulla quale negli ultimi anni sono state emesse numerose sentenze.
Richiamando il Regolamento per la professione di geometra (regio decreto n. 274/1929), la legge n.1086/71 sullle opere in conglomerato cementizio e la 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche - riporta gli edifici in cemento armato nell'ambito delle competenze riservata ad architetti e ingegneri, fatta eccezione per le piccole costruzioni nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole «che non richiedano particolari operazioni di calcolo» e «non comportino rischi per le persone».
Per il resto, i geometri restano esclusi dalla progettazione anche nel caso di costruzioni di «modeste dimensioni». Secondo i giudici, infatti, il criterio per accertare se una struttura si possa considerare modesta ( e quindi realizzabile da parte di un geometra) consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e, in questo senso, mentre non è decisivo l'uso del cemento armato, lo è certamente - spiega la sentenza - il fatto che la costruzione sorga in zona sismica e che necessiti, dunque, di calcoli complessi che esulano dalle competenze dei geometri. 
(fonte Edilizia e territorio, Sole24Ore).