E’ stato approvato il 15 febbraio 2013 un DPR sul Rendimento energetico in edilizia in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera C, del D.Lgs n. 192/2005, particolarmente innovativo per quanto riguarda la formazione del certificatore energetico. Per il 15 marzo 2013 è invece attesa la pubblicazione in gazzetta che imporrà ai tecnici che vorranno essere abilitati al rilascio della certificazione l’obbligo di frequenza di un corso della durata minima di 64 ore. La certificazione potrà essere emessa da soggetti con laurea in ingegneria civile e Ambientale, in ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, scienze geologiche e scienze matematiche.
I corsi di formazione ed i relativi esami dovranno essere svolti a livello nazionale da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali. Gli istituti di riferimento dovranno essere selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, a livello regionale, da regioni e province autonome e dai soggetti con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle regioni e dalle province stesse.
La certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.