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11 novembre 2013

Inarcassa sulla regolarita contributiva

Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria (art.38 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 - in seguito Codice dei Contratti Pubblici).
L’art. 90 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici dispone infatti che “All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”. La regolarità contributiva dei professionisti e delle società (di ingegneria e di professionisti) deve sussistere alla data della richiesta da parte della Stazione Appaltante.
Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato qualora, alla data della richiesta, risultasse:
un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 100,00 euro, limite considerato “non grave”;
pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).
L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece considerata una inadempienza grave e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva. 

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