«L'iscrizione a Inarcassa - ci scrivono - è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall'Albo impedisce di fatto l'esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa».
La sospensione, che sarà applicata dai Consigli di disciplina, è riservata agli architetti che, al termine del ciclo di formazione e trascorsa la scadenza del ravvedimento (30 giugno 2017), abbiano un debito superiore ai 12 crediti formativi.
La sanzione della sospensione - lo dice il codice deontologico da poco modificato - durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto.
Ed è proprio perché non sarà possibile esercitare la professione di architetto che viene a cadere il requisito della continuità dell'esercizio professionale che Inarcassa individua come condizione di iscrivibilità.
Costituiscono un caso a sé - lo ricordiamo - gli architetti e gli ingegneri titolari di un rapporto di lavoro subordinato e per questo soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, i cui redditi, derivanti dalla libera professione, sono assoggettati alla Gestione separata dell'Inps.
«La procedura sanzionatoria - continua la nota di Inarcassa - rimane in capo all'Ordine, le cui disposizioni hanno conseguente riflesso anche sulla posizione previdenziale. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall'organo consiliare dell'Ordine».