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28 aprile 2014

DECRETO EMERGENZA ABITATIVA

Diminuite come numero le imprese Sios  superspecialistiche, da 24 a 14.. Tra le “soppresse” le categorie impiantistiche Os 3 ed Os 28, che rimangono a qualificazione obbligatoria. Rimangono come Sios le altre categorie impiantistiche Os 30 e Og 11”.
Sul necessario “perfezionamento” dell'elenco, così come sull'articolo 85 riguardante i lavori eseguiti dall'impresa affidataria e subappaltatrice e sulla generale impostazione dell'art. 109, ambiti di competenza di lavorazioni generali e specialistiche si dovrà e potrà tornare nel corso del periodo “transitorio”, in vista del provvedimento di modifica del Dpr di attuazione del Codice degli Appalti.