Tutti i problemi relativi a situazioni che creino discomfort abitativo (ad esempio le infiltrazioni di acqua e di umidità) sono da attribuire al costruttore. Il difetto di costruzione che rende attuabile il ricorso vs costruttore può non riguardare parti essenziali di esso ma elementi accessori o secondari il cui non soddisfacente funzionamento incida negativamente e considerevolmente sul godimento dell’immobile.
Fra queste alterazioni si possono annoverare anche le infiltrazioni di acqua e di umidità, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell’edificio e la non sigillatura degli infissi. La sentenza di riferimento è la n. 14650/2013 della Corte di Cassazione.