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20 marzo 2013

Contributo a Inarcassa, solo per le attività inerenti la professione

Una decisione recente della Corte di Cassazione (8/03/2013) definisce l’obbligo di corresponsione da parte del professionista a Inarcassa solo se le prestazioni sono state rese impiegando le competenze professionali.
A seguito di un ricorso presentato da un professionista soggetto ad avviso di accertamento da parte di Inarcassa, la Corte ha indicato che “l’esercizio della professione” non può essere interpretato in senso rigido, ma risulta necessario considerare gli aspetti delle competenze specifiche e delle cognizioni tecniche della libera professione. L’attività professionale del progettista si è ridefinita e innovata nel corso del tempo, assumendo connotazioni più ampie rispetto a quelle previste in origine (cioè agli anni in cui risale la normativa di sistema per le libera professione).
Il professionista può escludere la contribuzione solo quando, nell’attività svolta, non sia identificabile un riferimento preciso con le conoscenze tipiche della professione.