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14 maggio 2013

Cancellata l'Irap con sentenza della Ctr di Roma per i professionisti

La Commissione tributaria regionale di Roma ( sentenza n. 238/01/13 del 22 aprile 2013) ha definito la questione  dell’Imposta regionale attività produttive relativa ai redditi di alcune professioni, precisando che in alcuni casi l'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imposizione Irap è esclusa per principio.
Nella sentenza la Commissione tributaria porta avanti un nuovo ragionamento centrato sul concetto che “nell'esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l'esistenza di un'organizzazione di beni che possa funzionare separatamente ed indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all'eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell'attività medesima”.
La sentenza si riferisce alle attività professionali quali quella del geometra, dell'ingegnere, dell'avvocato, del notaio, dell'agente di commercio, che non possono svolgersi in assenza del professionista stesso ed a prescindere dell'organizzazione professionale della quale lo stesso si serva (minima o ampia e sofisticata).
In base all'affermazione contenuta nella sentenza n. 156/01 della Corte Costituzionale l'esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale, non integra mai il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Ne deriva così che ai fini IRAP rileva la presenza di un'organizzazione d'impresa e questa non è data dal coordinamento e dall’organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l'attività professionale tipica del professionista.
Per altro, anche a parere della stessa agenzia delle entrate (risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003), la natura personale dell'attività professionale non viene meno, anche nel caso di organizzazioni più complesse come quella della società tra professionisti.