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29 maggio 2013

Anche per le opere private obbligo di polizza professionale

La polizza, che nell’ambito della direzione lavori era già obbligatoria nel settore dei lavori pubblici (art. 111 – per la progettazione e art. 112 per la verifica del progetto – del d.lgs. 163/2006) ora è richiesta anche per i lavori privati.
Si tratta di una polizza di assicurazione RC (responsabilità civile) professionale prescritta dall’art. 3 del d.l. 138/2011 e dall’art. 9 del d.l. 1/2012 i cui dati vanno forniti al cliente al momento della firma del contratto di incarico, per tutelarlo da eventuali danni provocati dal professionista nello svolgimento della sua attività. Le garanzie e relative coperture che possono essere inserite in una polizza professionale sono: danni patrimoniali; responsabilità civile contrattuale; colpa lieve e colpa grave; dolo dei dipendenti/collaboratori; violazione della privacy; sanzioni inflitte al Committente per errore del professionista; perdita documenti; retroattività della copertura assicurativa (inseribile nella polizza); costi e spese legali; gestione dello studio.
La polizza non è, comunque, obbligatoria per tutti i professionisti ma soltanto per quelli che esercitano effettivamente la libera professione e sono quindi esposti ai rischi professionali in prima persona.
La polizza professionale non copre le responsabilità penali che restano a carico esclusivo dell’interessato.