NOTIZIE

26 maggio 2014

PROFESSIONE - POSSIBILE RIDUZIONE DEL 5% PER I SERVIZI DELLE SOCIETA' di INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Le pubbliche amministrazioni potranno, per i contratti in essere relativi a progettazioni o direzione dei lavori relativi a servizi di architettura e ingegneria, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da recesso.
Questa nuova disposizione è stata dettata dall'articolo 8 del D.L. n. 66/2014, in cui il comma 8 precisa che le "amministrazioni pubbliche (...) sono:
"autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati (...) non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A …".