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5 febbraio 2013

Assicurazione professionale, chiarimenti

Mancano poco più di 6 mesi all’entrata in vigore della copertura assicurativa obbligatoria per i professionisti. Non esiste, però, un testo base di riferimento o neppure un massimale minimo obbligatorio. Districarsi nell’offerta “libera” delle compagnie di assicurazione non è semplice. Le associazioni di categoria possono contribuire a dare indicazioni corrette, per esempio Inarcassa con i Lloyd’s.
All’atto di acquisizione di un incarico il professionista deve, indicando i massimali di copertura, dare riferimento della polizza RC che copre errori oppure omissioni commessi nello svolgimento
dell'attività e che abbiano procurato danni ai clienti o terzi.
Tutti i contratti prevedono la formula «claims made» ma, a differenza di tutte le altre polizze
che tutelano l'assicurato per un fatto accaduto quando la polizza era in vigore, anche se la richiesta di risarcimento avviene quando il contratto non c'è più, la «claims made» restringe i diritti in modo sostanziale.
Il professionista è coperto, infatti, solo se la richiesta danni avviene durante il periodo di efficacia della copertura. È una limitazione non da poco, soprattutto se pensiamo che una richiesta danni può arrivare entro a 10 anni dal fatto dannoso.
Sarebbe auspicabile l'intervento del legislatore per dare maggiori certezze agli assicurati che, comunque, hanno pagato un premio, ma corrono comunque rischi consistenti.
Per avere un'adeguata copertura è, quindi, bene stipulare polizze che accettano come denuncia di sinistro non solo la «richiesta di risarcimento», ma anche la «circostanza» ossia qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dar luogo a future richieste di risarcimento, come la ricezione di un «avviso di garanzia», o contestazioni verbali ricevute da terze parti. Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza, ma non noti al professionista, il contratto deve avere una garanzia chiamata «pregressa» o «retroattività». In pratica, se il professionista ha iniziato l'attività il primo gennaio
2008 e nel 2013 stipula per la prima volta un'assicurazione RC (oppure sostituisce la vecchia copertura con quella di un'altra compagnia), dovrà stipulare un contratto con almeno cinque anni di retroattività; in caso contrario rischia di rimanere scoperto, anche se ha pagato il premio. La clausola della retroattività, purtroppo, è spesso a pagamento. Se, invece, il professionista sta per terminare l'attività, è necessario sottoscrivere la garanzia postuma o di ultrattività: quest'ultima protegge dalle richieste di risarcimento che si possono ricevere dopo aver cessato la professione, ma relative al periodo di svolgimento dell'attività. (fonte Corriere Economia 4/02/2013)